Si può contestare
Chi viene multato perché non indossa la mascherina può contestare la sanzione se la ritiene ingiusta. Ciò perché le multe per violazione delle misure anti-Covid (obbligo mascherina e distanziamento sociale e divieto di assembramenti) sono sanzioni amministrative e, pertanto, è possibile fare ricorso al prefetto o al giudice di pace.
In questa guida vedremo quali sono i motivi che rendono la sanzione contestabile, termini e modi per fare ricorso ed evitare di pagare l’importo della multa stabilito nel decreto Io resto a casa: da 400 a 3.000 euro (a discrezione delle Forze dell’ordine).
Multa per mancato utilizzo della mascherina: si può fare ricorso?
Le sanzioni per chi non indossa la mascherina protettiva al chiuso e all’aperto dove Governo e regioni ne prevedono l’obbligo possono essere contestate. Queste le parole del Ministero dell’Interno:
“Avverso il verbale sono ammessi scritti o documenti difensivi (entro 30 giorni ai sensi dell’art. 18 l.689/81), direttamente all’organo accertatore, ma in tal caso, ove non accolte le tesi difensive, non si potrà beneficiare dello sconto del 30% né della misura ridotta ma la sanzione sarà determinata tra il minimo ed il massimo della sanzione prevista. Solo avverso l’Ordinanza di potrà presentare ricorso al Giudice di Pace (art.6 D. Lgs. 150/11) entro 30 giorni.”
Multa mascherina ingiusta: i motivi per contestarla
Per ottimizzare le speranze di accoglimento del ricorso è necessario avere validi motivi, altrimenti si dovrà pagare la multa per intero.
Nello specifico il ricorrente deve affermare (e provare) che era un soggetto esonerato dall’obbligo, quindi bambini al di sotto dei 6 anni, disabile con patologia incompatibile con la mascherina o un suo accompagnatore, oppure che si trovava in una delle circostanze in cui la mascherina all’aperto può essere abbassata:
- mangiare
- bere
- fumare
- durante l’attività sportiva intensa (jogging o andare in bici).
Motivi che non giustificano mai il ricorso
Nessuna sanzione amministrativa - nemmeno quelle per il mancato utilizzo della mascherina - può essere contestata adducendo come motivo il fatto che non si fosse a conoscenze del provvedimento locale o ministeriale che sancisce i divieti. In ambito legale, infatti, vale il principio inderogabile ignorantia legis non excusat, letteralmente “l’ignoranza della legge vigente non è una giustificazione”.
Altro motivo che non è mai ammesso in sede di contestazione è il presunto trattamento discriminatorio ricevuto dalle Forze dell’ordine che hanno comminato la sanzione; ipotesi che viene a crearsi quando in presenza di un gruppo di persone senza mascherina il vigile fa la multa soltanto ad alcuni di loro. Questo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza amministrativa in diverse occasioni (Con. St. sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2548 e 8 luglio 2011, n. 4124) e afferma che:
“In caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione.”
Come contestare la multa: la procedura da seguire
Chi ha un valido motivo per contestare la sanzione amministrativa (come quelli che abbiamo mostrato nel paragrafo precedente) non deve pagare l’importo della multa ma deve raccogliere dati e informazioni utili a proporre il ricorso.
Entro il termine tassativo di 30 giorni dalla ricezione della sanzione, occorre inviare gli scritti difensivi alle Autorità indicate nel verbale della multa. Se la sanzione è stata emessa dai vigili urbani la contestazione va inviata al Comune; se emessa dalla Polizia provinciale alla Provincia, mentre per le multe fatte da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri la contestazione va inviata al prefetto o al giudice di pace. Il mezzo per proporre il ricorso è via PEC o raccomandata a/r.
La memoria difensiva deve contenere i dati anagrafici del ricorrente, la copia fronte retro di un documento d’identità e la descrizione della tesi difensiva, cioè dei motivi del ricorso.
L’Autorità che riceve gli scritti difensivi ha 5 giorni di tempo per accogliere le ragioni oppure respingerle, in tal caso emette un’ordinanza di ingiunzione e la multa sarà raddoppiata rispetto all’importo originale. In tal caso è possibile proporre ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del rigetto.
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