Elettra Freda, Consulente del lavoro e responsabile di Colfacile, servizio di gestione del Lavoro Domestico, spiega: “ad oggi non sussiste un divieto di prestazione lavorativa, il collaboratore domestico può continuare a lavorare presso l’abitazione della famiglia per cui presta servizio, come è stato confermato anche nel DPCM del 22 Marzo 2020 e successivi. Nella tabella delle attività escluse dallo stop infatti, figura il codice Ateco 97, che include tutti i datori di lavoro domestico.”.
Nelle situazioni in cui la prestazione lavorativa è essenziale,.
quindi con contatti con persone anziane, che sono i soggetti più a rischio di contagio, il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale come mascherina e guanti e far mantenere, per quanto possibile, la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
Il lavoratore non convivente che si sposta, deve fornirsi dell’autocertificazione per effettuare spostamenti casa-lavoro, in cui deve indicare le generalità del datore di lavoro.
Se l’assistenza di un collaboratore domestico non è essenziale la prestazione lavorativa può essere sospesa, ma il datore di lavoro può continuare ad erogare la retribuzione al collaboratore domestico per i giorni di assenza, oppure far fruire le ferie o permessi maturati o ancora da maturare.
Un’altra ipotesi prevede la sospensione del rapporto, con una anticipazione di una quota del TFR. In questo modo il lavoratore percepirà una somma necessaria a coprire questo periodo di mancanza di liquidità e il datore di lavoro sarà esente dal pagamento della retribuzione e dei contributi .La comunicazione di sospensione deve essere inoltrata all’INPS tramite PIN o intermediario abilitato delegato alla gestione del rapporto di lavoro domestico, come un consulente del lavoro. Il datore di lavoro deve anche inviare una lettera scritta in cui si evince l’accordo preso. Successivamente il collaboratore deve reinviare l’accordo tramite e-mail, sms o whatsapp al datore di lavoro per presa visione con il suo Ok a procedere
Se il collaboratore domestico si rifiuta di lavorare, si può procedere con la sospensione del rapporto senza accordo, o al licenziamento, qualora la prestazione sia essenziale
Fonte: Unione Nazionale Consumatori in collaborazione con Elettra Freda (Colfacile)
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