Novara 5 giugno 2020
Non sempre le cartelle esattoriali che l’Agenzia delle Entrate o altro ente di riscossione invia, devono essere pagate….
Per capire se dobbiamo pagare o no, oltre a rivolgerci al commercialista, possiamo anche provare il “fai da te” con questi accorgimenti:
Ogni volta che ricevete una cartella di pagamento, verificate la sussistenza dei presupposti di legittimità sostanziale e formale. Questo perché, nel caso tali presupposti non siano rispettati, l’avviso di pagamento può considerarsi nullo.
Esistono infatti alcuni vizi formali che consentono di impugnare la cartella di pagamento e far valere il proprio diritto a non pagare.
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Controllare che la cartella risulti motivata, cioè , devono essere presenti tutti i dati indicativi della richiesta di pagamento secondo quanto segue:
1)tipologia di tassa per cui si richiede il pagamento;
2)importo del tributo che il contribuente deve pagare;
3)specifica dell’anno in cui il contribuente non ha versato il tributo in questione;
4)specifica degli oneri di interessi e di riscossione;
5)specifica del numero di ruolo e della data relativa;
6)indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione e ruolo al quale ci si può rivolgere;
7)indicazione dell’ente impositore (Inps, AdE, Comune, etc.).
Un altro aspetto da valutare riguarda i crediti ormai prescritti.
In linea generale, possiamo affermare che la prescrizione segue le seguenti tempistiche:
Controllare che la cartella esattoriale rappresenti l’ultimo dei procedimenti amministrativi che seguono gli avvisi o le richieste di pagamento.
Cioè se l’ente di riscossione non procede preliminarmente alla notifica di questi atti, allora la cartella può considerarsi nulla
Ricordarsi che è possibile annullare una cartella se il procedimento di notifica non risulta perfezionato. Per sicurezza verificate scrupolosamente di non aver ricevuto , in precedenza, solleciti di pagamento che potrebbero aver interrotto la prescrizione.
COPYRIGHT DP
Foto Antonio Poggi Steffanina
Non sempre le cartelle esattoriali che l’Agenzia delle Entrate o altro ente di riscossione invia, devono essere pagate….
Per capire se dobbiamo pagare o no, oltre a rivolgerci al commercialista, possiamo anche provare il “fai da te” con questi accorgimenti:
Ogni volta che ricevete una cartella di pagamento, verificate la sussistenza dei presupposti di legittimità sostanziale e formale. Questo perché, nel caso tali presupposti non siano rispettati, l’avviso di pagamento può considerarsi nullo.
Esistono infatti alcuni vizi formali che consentono di impugnare la cartella di pagamento e far valere il proprio diritto a non pagare.
.
Controllare che la cartella risulti motivata, cioè , devono essere presenti tutti i dati indicativi della richiesta di pagamento secondo quanto segue:
1)tipologia di tassa per cui si richiede il pagamento;
2)importo del tributo che il contribuente deve pagare;
3)specifica dell’anno in cui il contribuente non ha versato il tributo in questione;
4)specifica degli oneri di interessi e di riscossione;
5)specifica del numero di ruolo e della data relativa;
6)indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione e ruolo al quale ci si può rivolgere;
7)indicazione dell’ente impositore (Inps, AdE, Comune, etc.).
Un altro aspetto da valutare riguarda i crediti ormai prescritti.
In linea generale, possiamo affermare che la prescrizione segue le seguenti tempistiche:
- 3 anni per il bollo auto;
- 5 anni per i tributi locali;
- 10 anni per i crediti erariali (Iva, Irpef, Irap, etc.).
Controllare che la cartella esattoriale rappresenti l’ultimo dei procedimenti amministrativi che seguono gli avvisi o le richieste di pagamento.
Cioè se l’ente di riscossione non procede preliminarmente alla notifica di questi atti, allora la cartella può considerarsi nulla
Ricordarsi che è possibile annullare una cartella se il procedimento di notifica non risulta perfezionato. Per sicurezza verificate scrupolosamente di non aver ricevuto , in precedenza, solleciti di pagamento che potrebbero aver interrotto la prescrizione.
COPYRIGHT DP
Foto Antonio Poggi Steffanina