Risarcimento o rimborso
Novara 19 gennaio 2020
Quando si va in vacanza, non si pensa mai che le cose potrebbero andare storte e invece, purtroppo, succede più spesso di quanto si possa pensare.
Aereo cancellato, posti non disponibili, prenotazione dell’hotel inesistente o addirittura hotel inesistente, sono solo alcuni dei problemi che possono capitare e allora, arrabbiatura a parte, che fare?
La cosa principale è bene recarsi immediatamente dal proprio legale di fiducia per l’avvio delle più opportune iniziative a propria tutela, ricordando che affinchè l’azione legale abbia successo dovrete dare al legale delle prove inoppugnabili (foto, dichiarazioni, testimonianze, ricostruzione dei fatti nei minimi particolari) che lui provvederà a recapitare entro 10 giorni lavorativi dal ritorno , mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno all’organizzatore della vacanza..
Va ricordata la differenza tra richiesta di rimborso e richiesta di risarcimento:
Il rimborso va calcolato in base ai servizi non goduti ed inseriti nel pacchetto che vi è stato venduto
Il risarcimento riguarda invece il tentativo di monetizzare il danno subito a livello personale, cioè ciò che ha pregiudicato l’andamento della vacanza a livello psicologico. Da ricordare che tale calcolo si fa in percentuale sul costo dell’intera vacanza e detto ammontare sarà stabilito da un giudice tenuto conto del tempo di vacanza inutilmente trascorso e dell’irripetibilità dell’occasione perduta, tenuto altresì conto delle specifiche ed individuali condizioni soggettive del Cliente danneggiato.
La domanda risarcitoria si prescrive in tre anni dal rientro del luogo di partenza, salvo però che l’inadempimento riguardi le obbligazioni relative al trasporto. In questi casi, infatti, il termine di prescrizione potrebbe scendere a dodici mesi oppure diciotto nel caso in cui il luogo di partenza o arrivo sia fuori dall’Unione Europea.
Non bisogna poi dimenticare che nei casi di ritardi imputabili alle compagnie aeree, i vettori sono tenuti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, ad indennizzare i viaggiatori. Gli indennizzi vanno richiesti direttamente alle compagnie aree.
In particolare per ritardi superiori alle tre ore sono dovuti 250,00 euro di indennizzo a viaggiatore per le tratte brevi (1.500 km); 400,00 euro di indennizzo a viaggiatore per le tratte medie (3.500 km); 600,00 euro di indennizzo a viaggiatore per le tratte lunghe (superiori a 3.500 km).
Copyright DP
Quando si va in vacanza, non si pensa mai che le cose potrebbero andare storte e invece, purtroppo, succede più spesso di quanto si possa pensare.
Aereo cancellato, posti non disponibili, prenotazione dell’hotel inesistente o addirittura hotel inesistente, sono solo alcuni dei problemi che possono capitare e allora, arrabbiatura a parte, che fare?
La cosa principale è bene recarsi immediatamente dal proprio legale di fiducia per l’avvio delle più opportune iniziative a propria tutela, ricordando che affinchè l’azione legale abbia successo dovrete dare al legale delle prove inoppugnabili (foto, dichiarazioni, testimonianze, ricostruzione dei fatti nei minimi particolari) che lui provvederà a recapitare entro 10 giorni lavorativi dal ritorno , mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno all’organizzatore della vacanza..
Va ricordata la differenza tra richiesta di rimborso e richiesta di risarcimento:
Il rimborso va calcolato in base ai servizi non goduti ed inseriti nel pacchetto che vi è stato venduto
Il risarcimento riguarda invece il tentativo di monetizzare il danno subito a livello personale, cioè ciò che ha pregiudicato l’andamento della vacanza a livello psicologico. Da ricordare che tale calcolo si fa in percentuale sul costo dell’intera vacanza e detto ammontare sarà stabilito da un giudice tenuto conto del tempo di vacanza inutilmente trascorso e dell’irripetibilità dell’occasione perduta, tenuto altresì conto delle specifiche ed individuali condizioni soggettive del Cliente danneggiato.
La domanda risarcitoria si prescrive in tre anni dal rientro del luogo di partenza, salvo però che l’inadempimento riguardi le obbligazioni relative al trasporto. In questi casi, infatti, il termine di prescrizione potrebbe scendere a dodici mesi oppure diciotto nel caso in cui il luogo di partenza o arrivo sia fuori dall’Unione Europea.
Non bisogna poi dimenticare che nei casi di ritardi imputabili alle compagnie aeree, i vettori sono tenuti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, ad indennizzare i viaggiatori. Gli indennizzi vanno richiesti direttamente alle compagnie aree.
In particolare per ritardi superiori alle tre ore sono dovuti 250,00 euro di indennizzo a viaggiatore per le tratte brevi (1.500 km); 400,00 euro di indennizzo a viaggiatore per le tratte medie (3.500 km); 600,00 euro di indennizzo a viaggiatore per le tratte lunghe (superiori a 3.500 km).
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