Lo chiarisce la Legge 104/92
Esiste tutta una ampia categoria di persone che possono ricevere permessi retribuiti e periodi di congedo straordinario ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 e congedo straordinario ai sensi dell'art.42 del D.lgs. 151/2001 .
Queste persone appartengono alle seguenti categorie
-persone disabili in situazione di gravità;
-genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti
Chi avesse necessità di inoltrare tali richieste all’INPS deve tenere presente che
- i permessi ed il congedo straordinario non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
- i permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità, quando la persona che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in situazione di disabilità grave riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata e non sia ricoverata a tempo pieno.
- il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time), quando la persona per la quale sia richiesto si trovi in situazione di disabilità grave riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS e non sia ricoverata a tempo pieno.
Per quanto riguarda i permessi.
I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:
- riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, possono fruire alternativamente di:
- 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore);
- prolungamento del congedo parentale;
- riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro.
I genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e dodici anni, e i genitori adottivi e affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore possono fruire alternativamente di:
- 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore);
- prolungamento del congedo parentale.
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti/affini entro il 2° grado e i parenti/ affini entro il 3° grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
Per quanto riguarda il congedo straordinario
- I lavoratori aventi diritto possono richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa.
- Durante tutto il periodo di fruizione del beneficio viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
- I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
- Per la stessa persona disabile in situazione di gravità non possono essere richiesti più di 2 anni di assenza a tale titolo.
- Il congedo è frazionabile soltanto a giorni interi e non ad ore.
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